LE DISPOSIZIONI IN MERITO SI TROVANO NEI SEGUENTI DOCUMENTI:

LAINF Legge federale contro gli infortuni
OPI Ordinanza sulla prevenzione infortuni
OLCostr Ordinanza sui lavori di costruzione
KranV Ordinanza sull’uso delle gru
CP Codice penale

BREVE RIASSUNTO DELLE DISPOSIZIONI GIURIDICHE:

  • Il lavoro in altezza deve essere pianificato.
    Adottare misure di protezione da un‘altezza di caduta di 2m.
  • Aperture nei pavimenti e superfici non resistenti al calpestio sono da rendere sicure in ogni momento.
  • In caso di lavori di costruzione edilizia dove si superano i 3m di altezza di caduta, l’uso di un ponteggio di ritenuta, parapetto oppure di una rete anticaduta diventa obbligatorio.
  • Devono essere attuate soluzioni di anticaduta, nel caso di superfici a rischio di rottura con un’altezza di caduta di 2m.
  • Eccezioni: Lavori di esigua entità possono essere effettuati ad un’altezza di caduta di oltre 2m su tetti. Lavori di breve durata sono interventi per i quali non si supera il tempo massimo di 2 giorni di lavoro / 18 ore lavorative totali.
  • Le protezioni collettive (per esempio, ponteggi) e l’uso di ausili tecnici (per esempio, piattaforme aeree) hanno la priorità sulle misure di carattere personale.
  • L’uso di DPI e permesso solamente qualora l’applicazione di un sistema di protezione collettivo non fosse tecnicamente attuabile oppure evidentemente pericoloso.
  • Un piano di sicurezza e di salvataggio deve essere firmato da parte di uno specialista per la sicurezza sul lavoro e della protezione della salute (SLPS), qualora l’uso di DPI si renda necessario.
  • Lavorare con DPI solo con personale qualificato che è stato formato adeguatamente.
  • Nessun lavoro individuale con DPI.
  • Salvataggio in sicurezza, in qualsiasi momento, con i propri mezzi (in 10-20 minuti).

OLCostr Ordinanza sui lavori di costruzione (D,F,I)
OPI Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (D,F,I)
LAINF Legge sulle assicurazioni infortuni
CP Codice Penale